Il Quadro Normativo Italiano ed Europeo
L’architettura legale che garantisce l’uso libero di queste frequenze si basa su tre pilastri:
1. Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003 e successive modifiche)
È la legge quadro italiana. L’articolo di riferimento cardine è l’Articolo 105 (Modificato dal D.Lgs. 28 maggio 2024, n. 80 in recepimento delle direttive europee), il quale elenca i casi di “Libero Uso”.
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Il principio: Il testo stabilisce che per determinate categorie di apparati, tra cui quelli a corto raggio (SRD) per trasmissione dati, non è richiesta alcuna licenza individuale, dichiarazione di inizio attività (DIA), né il pagamento di contributi fisse o canoni governativi.
2. Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF)
Il PNRF è il documento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che assegna le bande radio.
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La banda 868 MHz: La nota 110A (e successive note di aggiornamento del PNRF) recepisce la normativa europea e destina la banda 863-870 MHz ad applicazioni non specifiche a corto raggio (SRD).
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I limiti di legge: Per essere a norma e a libero uso, i dispositivi devono rispettare due parametri tecnici (che l’hardware di A.R.M.S. rispetta nativamente via software):
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Potenza di trasmissione (EIRP): Massimo 25 mW (+14 dBm).
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Duty Cycle: Limite del 1% o 10% a seconda della sotto-banda specifica (il tempo massimo in cui un dispositivo può occupare la frequenza radio in un’ora, per evitare saturazioni).
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3. La Decisione CEPT/ERC/REC 70-03
A livello europeo, il quadro di riferimento è dettato dalla raccomandazione della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT). L’Annesso 1 di questa raccomandazione disciplina i dispositivi SRD non specifici, garantendo la libera circolazione e l’uso comune di tali apparati in tutta l’Unione Europea.
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